vendita
in blocco dell'intero edificio
04.11.2001
Cass. 15.01.2001, n. 502
Fermo restando che nel caso di vendita in blocco dell'intero edificio
del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i
conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione (e di riscatto)
previsto dagli artt. 38 e 39, L. 392/1978 né sull'unità immobiliare oggetto del
rispettivo rapporto locatizio né sull'intero stabile, rappresentando questo un
bene diverso dalle singole unità che lo compongono.
Nel diverso caso di vendita non riguardante l'intero edificio, ma una
parte di esso comprendente l'unità immobiliare locata ed altre - vendita cioè
cumulativa di più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio - per
stabilire se venga meno oppure no il diritto di prelazione e di riscatto del
conduttore di una o più unità immobiliare comprese nella vendita, deve
accertarsi se in relazione all'oggetto della vendita considerato nel suo
complesso possa parlarsi di un unicum cioè di un complesso immobiliare che
nello stato in cui si trova sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e
non fittizia individualità giuridica strutturale.